comunicazione relativa alla accensione degli impianti termici

comunicazione relativa agli impianti termici

Data :

15 ottobre 2024

Municipium

Descrizione

Considerato le particolari condizioni climatiche di questo periodo con temperature al di sotto della media stagionale e viste le richieste da parte di cittadini affinché si disponga una deroga al calendario ordinario per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, così da anticipare l’accensione.

L’Amministrazione comunale comunica che:

vista la Legge n. 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” ed il D.P.R. n. 412/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia” e successive modifiche prevedono la divisone del territorio nazionale in zone climatiche, fissando le ore giornaliere ed i mesi dell’anno durante i quali i riscaldamenti possono restare accesi.

il Comune di Gaggiano è inserito nella fascia climatica E, con un limite orario giornaliero di accensione degli impianti pari a 14 ore, dal 15 ottobre al 15 aprile, con accensione dopo le 5.00 del mattino e spegnimento prima delle 23.00.

Pertanto al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati in presenza di situazioni climatiche tali da giustificarne la messa in funzione e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ovvero nella nostra zona climatica per non più di 7 ore (art. 9, commi 2 e 3 del D.P.R. 412/93 e punto 7, commi 7, 8 e 9 delle disposizioni approvate con Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 3502/2020). Questo è possibile senza necessità di ordinanza del Sindaco.

Si ricorda che la temperatura dell’aria all’interno degli edifici residenziali quando sono in funzione gli impianti di riscaldamento non deve superare 20°C, + 2°C di tolleranza (per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili la temperatura non deve superare 18°C + 2°C di tolleranza)

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2024, 11:52

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