Descrizione
Avviso
Le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio elettorale perché gravemente ammalati o perché si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono esercitare il proprio diritto di voto presso l’abitazione in cui dimorano in occasione dello svolgimento delle Elezioni del Parlamento Europeo, nell’ambito dell’intero territorio nazionale e delle Elezioni Amministrative, nell’ambito del territorio del comune per cui sono elettori.[1]
Come fare per essere ammessi al voto
Tra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024, le persone interessate dovranno inviare al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte, una dichiarazione dove si manifesta la volontà di votare presso l’abitazione nella quale dimorano, allegando il certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dall’ATS, attestante lo stato di grave infermità fisica o la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali che impedisce l’allontanamento dalla propria abitazione per recarsi al seggio. Il predetto certificato non può avere data precedente al 25 aprile 2024, 45° giorno precedente la data delle votazioni e deve recare una previsione di infermità di almeno 60 giorni dalla data di rilascio.
Quando si vota
Il voto sarà raccolto dai componenti del seggio nella cui circoscrizione territoriale si trova la dimora dell’elettore durante gli orari di votazione:
- Sabato 8 giugno 2024, dalle ore 15 alle ore 23;
- Domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23.
Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto è necessario esibire la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. Chi avesse smarrito la propria tessera elettorale può chiederne il duplicato all’Ufficio Elettorale del Comune.
Informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune.
[1] Art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n.46. Circolare Ministero dell’interno n. 8/2010 del 2 febbraio 2010.
Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2024, 15:57