Salta al contenuto principale
Regione Lombardia
Accedi all'area personale

Riduzione del periodo di esercizio e delle temperature degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Gaggiano – stagione termica 2026/2027 – posticipo dell'attivazione al 30/10/2026.

Ordinanza n. 12/2026 - riduzione del periodo di esercizio e delle temperature degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio – stagione termica 2026/2027 – posticipo dell'attivazione al 30/10/2026.

Data :

14 ottobre 2026

Categorie:
Ambiente
Municipium

Descrizione

IL SINDACO

·         VISTI:

o    L’art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e il paragrafo 7 del documento allegato alla D.G.R. n. XI/3502 del 05/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

o    L’art. 5 del citato D.P.R. n. 74/2013 e il paragrafo 7, punto 13, del documento allegato alla D.G.R. n. XI/3502 del 05/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, la facoltà di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

o    La D.G.R. n. XII/2634 del 24/06/2024, avente ad oggetto "Rafforzamento delle misure attuative del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni", in attuazione del D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 10/08/2023, n. 103) e della D.G.R. n. XII/1754 del 15/01/2024;

·         PRESO ATTO CHE il territorio del Comune di Gaggiano è inserito nella "Zona climatica E" di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento ordinario pari a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

·         CONSIDERATO CHE:

o    Il Comune di Gaggiano è particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela della salute pubblica e del miglioramento della qualità dell’aria;

o    Gli impianti termici ad uso civile rappresentano una significativa fonte di emissione di inquinanti atmosferici locali (in particolare particolato atmosferico $PM_{10}$ e $PM_{2,5}$ ed ossidi di azoto $NO_x$);

o    A partire dal mese di ottobre si registrano frequentemente condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, con conseguenti fenomeni di inversione termica e ristagno delle polveri sottili;

o    Un’adeguata e temporanea riduzione del periodo di esercizio e della durata giornaliera di accensione degli impianti termici contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti atmosferiche e al risparmio energetico;

·         RITENUTO PERTANTO CHE le suddette esigenze di tutela ambientale e della salute pubblica integrino le comprovate esigenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 e dal paragrafo 7, punto 13, della D.G.R. n. XI/3502 del 05/08/2020;

·         VISTI E RICHIAMATI:

o    Gli artt. 31 e 34 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

o    Gli artt. 129 e 132 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

o    Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48;

o    Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

o    La D.G.R. n. XI/3502 del 05/08/2020 e la D.G.R. n. XII/2634 del 24/06/2024;

o    Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

1. Per il periodo compreso dal 15 ottobre 2026 al 30 ottobre 2026 inclusi, sul territorio del Comune di Gaggiano, la riduzione del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione ordinaria al 31 ottobre 2026.

2. Nel suddetto periodo (15–30 ottobre 2026), ove le condizioni climatiche ne giustifichino l'attivazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013, gli impianti possono essere eserciti per una durata massima di n. 7 ore giornaliere (pari alla metà di quella consentita a regime per la Zona E), distribuite tra le ore 5:00 e le ore 23:00.

3. ESCLUSIONI ED ECCEZIONI:

Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano:

·         Agli edifici adibiti a strutture sanitarie, case di cura o assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza a soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

·         Agli edifici adibiti a scuole materne, nidi d'infanzia e asili nido;

·         Agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

·         A tutti gli altri casi ed edifici espressamente esentati dal paragrafo 7, punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla D.G.R. n. XI/3502 del 05/08/2020.

ORDINA ALTRESI

Ai competenti organi di vigilanza ed alla Polizia Locale di adottare le opportune misure di controllo per la verifica del rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale del Comune di Gaggiano (www.comune.gaggiano.mi.it).

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza è esperibile:

·         Ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.;

·         Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Enrico Baj

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2026, 10:18

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot