Informazioni per ritardato od omesso pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
Ultima modifica 21 febbraio 2024
DOCUMENTI
RITARDI NEI PAGAMENTI
Prima che il Servizio Tributi inizi una attività accertativa e di controllo fiscale portata a conoscenza del contribuente, questi può SPONTANEAMENTE effettuare il pagamento della TARI avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (con applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi legali)..
In caso di ritardato o omesso pagamento del dovuto è prevista l’emissione nei termini di legge di un AVVISO DI ACCERTAMENTO notificato al contribuente, comprensivo di sanzioni pari al 30% e interessi vigenti nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate comunali a partire dalla data di esigibilità della somma.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Si applicano le disposizioni di cui dell’articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e dell’articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.
In caso di ulteriore mancato pagamento l’Ente può procedere, in proprio o a mezzo di Concessionario incaricato, a riscossione coattiva nella forma dell’esecuzione forzata.
RATEIZZAZIONI
In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, comprovata da correlata documentazione giustificativa, l’Ufficio può concedere rateizzazioni su Avvisi di Accertamento, previa istanza del contribuente, nei limiti di quanto disposto dalle leggi e regolamenti, a condizione di non essere incorsi nella decadenza dal beneficio di precedente rateazione e di non avere morosità nei confronti dell’Ente. Non è consentita la rateazione di avvisi ordinari di pagamento precedenti al 2023. A partire dagli avvisi bonari del 2023, a determinate condizioni correlati alla propria situazione economica equivalente (si veda la pagina relativa), il contribuente può chiedere una maggiore rateazione rispetto alle due rate ordinarie.