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Informazioni per ritardato od omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Ultima modifica 21 febbraio 2024

Argomenti :
Gestione rifiuti

DOCUMENTI

RITARDI NEI PAGAMENTI

Prima che il Servizio Tributi inizi una attività accertativa e di controllo fiscale portata a conoscenza del contribuente, questi può SPONTANEAMENTE effettuare il pagamento della TARI avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (con applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi legali)..

In caso di ritardato o omesso pagamento del dovuto è prevista l’emissione nei termini di legge di un AVVISO DI ACCERTAMENTO notificato al contribuente, comprensivo di sanzioni pari al 30% e interessi vigenti nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate comunali a partire dalla data di esigibilità della somma.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Si applicano le disposizioni di cui dell’articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e dell’articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.
In caso di ulteriore mancato pagamento l’Ente può procedere, in proprio o a mezzo di Concessionario incaricato, a riscossione coattiva nella forma dell’esecuzione forzata.

RATEIZZAZIONI
In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, comprovata da correlata documentazione giustificativa, l’Ufficio può concedere rateizzazioni su Avvisi di Accertamento, previa istanza del contribuente, nei limiti di quanto disposto dalle leggi e regolamenti, a condizione di non essere incorsi nella decadenza dal beneficio di precedente rateazione e di non avere morosità nei confronti dell’Ente. Non è consentita la rateazione di avvisi ordinari di pagamento precedenti al 2023. A partire dagli avvisi bonari del 2023, a determinate condizioni correlati alla propria situazione economica equivalente (si veda la pagina relativa), il contribuente può chiedere una maggiore rateazione rispetto alle due rate ordinarie.


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